lunedì 30 ottobre 2017

Amministratore e dipendente della stessa società: implicazioni societarie e fiscali (di Bruno Olivieri)

Sono numerose le società, soprattutto le medio-piccole, che trovano tra i propri dipendenti membri degli organi amministrativi; una pratica che può generare alcune difficoltà e possibili conflitti sia a livello societario che previdenziale e fiscale.

I casi in cui la figura di “amministratore” si confonde con quella di “dipendente” potrebbero essere svariati ma in ogni caso tipizzati a realtà aziendali come quelle di una S.p.a. di medie dimensioni oppure di una piccola S.r.l. a ristretta base societaria. Nei due casi appena indicati potrebbe ancora essere utile tener conto del fatto che il lavoratore dipendente con poteri amministrativi sia socio o non socio.
In linea generale, come da indicazioni giurisprudenziali e del Legislatore, la legittimità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società e la società stessa è rinvenibile nei limiti in cui le Parti possano fornire prova della sussistenza del vincolo di subordinazione; sostanzialmente la compatibilità si rinviene ove sia accertato in concreto che le prestazioni svolte dal “soggetto dipendente” siano diverse da quelle svolte dal “soggetto amministratore” per la carica rivestita.

Sotto un profilo strettamente societario la nomina di un amministratore che sia anche dipendente della stessa società potrebbe apparire in conflitto d’interesse in quanto in uno stesso soggetto si concentrerebbero le attività di “controllore e controllato” nel redigere atti relativi al rapporto di lavoro dipendente stesso. In ogni caso a risoluzione di simili problematiche interviene il codice civile che per le S.p.a. all’art. 2391 e per le S.r.l. all’art. 2475-ter disciplina simili atti in conflitto di interesse prevedendone anche l’annullabilità.

I “poteri attribuibili” all’amministratore/dipendente della stessa società si configureranno eventualmente compatibili solo a condizione che i poteri dell’ amministratore non siano tali da pregiudicare l’esistenza di un vincolo di subordinazione e che l’attività esercitata in qualità di lavoratore dipendente non sia assorbita dall’attività svolta dallo stesso soggetto nella sua funzione di amministratore.

Sotto un profilo previdenziale, in una conflittualità dei ruoli del dipendente/amministratore per le ragioni sopra evidenziate, l’INPS arriva disconoscere il rapporto di lavoro subordinato e il diritto alle relative assicurazioni e prestazioni assistenziali riconoscendo l’eventuale rimborso della contribuzione versata ma mai il diritto al trattamento pensionistico.

Un conseguente aspetto di grande importanza è anche quello fiscale per la trattazione dei costi nel caso in cui il rapporto di lavoro venisse dichiarato illegittimo. In questo caso i costi sostenuti per il rapporto di lavoro dipendente del soggetto anche amministratore potrebbero essere riconosciuti indeducibili dal reddito a causa della carenza del vincolo di subordinazione, come chiaramente confermato dall’Agenzia delle Entrate in virtù del disposto art. 95 comma 1 del TUIR

Nessun commento:

Posta un commento