lunedì 10 luglio 2017

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali dopo il D.L. 50/2017

A decorrere dal 23/06/2017, con la conversione e pubblicazione in G.U. del D.L. 50/2017, diviene operativa la nuova disciplina sul lavoro occasionale come disciplinata ex art. 54-bis.

Si qualificano come “prestazioni occasionali” tutte quelle che, ai sensi dell’art. 54-bis comma 1, danno luogo, nel corso dell’anno civile, a 

  • Compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000 per ciascun prestatore con riferimento alla totalità dei committenti 
  • Compensi di importo complessivamente non superiore a euro 5.000 per ciascun committente con riferimento alla totalità dei prestatori impiegati in prestazioni occasionali 
  • Compensi di importo complessivamente non superiore a euro 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore 
I suddetti limiti sono incrementati per lavoratori studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di integrazioni salariali o reddito di inclusione.

Possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis comma 6-7) 
  • le persone fisiche nell'ambito di piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia, ecc remunerandole con un conto prefinanziato detto “Libretto Famiglia”; 
  • le imprese/lavoratori autonomi che abbiano un numero pari o inferiore a 5 dipendenti a tempo indeterminato acquisendole attraverso il c.d. “Contratto di prestazione Occasionale”; 
  • le Amministrazioni pubbliche nei limiti e deroghe prescritte.
Per l’accesso alle prestazioni occasionali i prestatori e gli utilizzatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un'apposita “piattaforma informatica INPS” che permette di gestire le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi nonché di valorizzare la posizione contributiva dei prestatori.

La gestione degli adempimenti su portale INPS può avvenire, oltre che direttamente dai soggetti interessati, anche a mezzo di un Consulente del Lavoro abilitato o, per il solo accesso al Libretto di famiglia, anche da un ente di patronato.

La comunicazione telematica di inizio della prestazione deve avvenire almeno un’ora prima della stessa inserendo a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione; e) il compenso pattuito.

La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro ma in ogni caso la prestazione non potrà essere remunerata in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. Il pagamento al prestatore verrà effettuato direttamente dall'INPS entro il 15 del mese successivo con accredito su c/c bancario personale o domiciliato c/o Poste Italiane.

E' vietato il ricorso alle prestazioni occasionali nell'ambito di appalti, per attività nel settore edile e simili e in ogni caso con quei soggetti che sono stati dipendenti oco.co.co. nei sei mesi precedenti 'avvio della prestazione.

Il regime sanzionatorio applicabile al nuovo lavoro occasionale pevede un duplice canale; il primo nel caso di superamento dei limiti economici che prevede la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato, il secondo in caso di mancata comunicazione che, invece, viene sanzionata con una somma variabile tra 500 e 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

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