venerdì 10 marzo 2017

UNIEMENS: il computo dei lavoratori intermittenti nella valorizzazione della "Forza Aziendale"

Con il messaggio 1092 del  09/03/2017 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla compilazione del campo "Forza Aziendale" nel flusso Uniemens.

L'elemento Foza Aziendale è obbligatorio e deve essere compilato indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, escludendo i lavoratori autonomi.

Nel messaggio l'INPS ribadisce le specifiche a riguardo dei lavoratori intermittenti ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 che ne prevede espresse modalità di computo:

 “ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre”

Non vanno, invece, considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

In riferimento alla quantificazione del campo Forza Aziendale per i lavoratori intermittenti, l'INPS specifica che è necessario fare riferimento alle ore effettivamente lavorate nel semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens. 

Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.

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