giovedì 19 gennaio 2017

Legge di Stabilità 2017: Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata

Dal 1 gennaio 2017 la Legge Finanziaria per l'anno 2017 n. 232/2016 da il via alle nuove disposizioni in materia di determinazione del reddito imponibile per i contribuenti in contabilità semplificata.

In questo articolo ci occuperemo delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 17-23 riguardanti l’obbligo, dal 1 gennaio 2017, del regime di cassa per tutti i contribuenti in contabilità semplificata.

Questa disposizione determina, quindi, un radicale cambiamento per tutti gli imprenditori in contabilità semplificata che determineranno, d’ora in poi, il reddito imponibile ai fini fiscali in relazione non più al principio della competenza ma della manifestazione finanziaria dell’operazione di vendita o acquisto, ovvero dell’incasso per le vendite e del pagamento per i costi.

Il principio di cassa, finora utilizzato dai lavoratori autonomi e dai contribuenti in regime di vantaggio e contribuenti forfettari, verrà, dunque, esteso anche per alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP dei soggetti esercenti attività d’impresa.

L’adozione del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata comporterà, inoltre, l’adeguamento alle disposizione previste in materia di annotazioni contabili.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 22 punto 2 dell’art. 1 L. 232/2016, i soggetti destinatari del nuovo obbligo dovranno annotare cronologicamente in apposito registro (Registro incassi e pagamenti) i ricavi conseguiti e le spese sostenute con la specifica indicazione dell’importo, generalità del cliente/fornitore, estremi del documento emesso.

Sarà, però, facoltà dei contribuenti assoggettati al nuovo obbligo, previa opzione vincolante per almeno un triennio, di non tenere il registro incassi e pagamenti ma di annotare le operazioni unicamente sui registri IVA presumendo, in tal caso, che la data di registrazione dei documenti coincida con quella del relativo incasso o pagamento. 

Per coloro che avranno effettuato questa opzione rimarrà l’obbligo di redigere ugualmente il registro incassi e pagamenti per tutte quelle operazioni non soggette ai fini delle registrazioni IVA.


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