venerdì 16 dicembre 2016

Decreto Fiscale: Comunicazione delle liquidazioni periodiche ai fini IVA

In data 2 dicembre 2016, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 225/2016, diviene pienamente operativo il decreto fiscale 193/2016.

Vediamone schematicamente i contenuti più importanti contenuti all’art. 4 “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione” riguardanti l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

A decorrere dal 1 gennaio 2017 i soggetti passivi Iva saranno chiamati ad adempiere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ai fini IVA che permetterà, quindi, la verifica immediata dell’avvenuto versamento o la legittima compensazione.

L’adempimento, novità ex art. 21_bis L. 122/2010, nelle more delle indicazioni operative che fornirà l’Agenzia delle Entrate, prevede sostanzialmente che:

  1. La comunicazione consta, ugualmente a quelle previste dal nuovo spesometro (nuovo art. 21 comma 2 L. 122/2010),  della trasmissione, in forma analitica, dei principali dati che danno luogo al risultato delle liquidazioni periodiche IVA ;
  2. La comunicazione è dovuta sia nel caso in cui il risultato della liquidazione sia debito che a credito;
  3. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà trimestrale da effettuarsi conformemente a quelle previste dal nuovo spesometro (nuovo art. 21 L. 122/2010), ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Le scadenze saranno quindi:

·        1^ trimestre entro il 31 maggio
·        2^ trimestre entro il 16 settembre
·        3^ trimestre entro il 30 novembre
·        4^ trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo

N.B. Per questo adempimento il testo normativo non prevede “deroghe temporali” (come invece esplicitamente previsto per il nuovo spesometro nel primo anno di entrata in vigore)

  1. Le suddette scadenze siano le medesime  sia per i soggetti obbligati alle liquidazioni mensili che trimestrali ai fini IVA. Le scadenze per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non influenzano in alcun modo i termini ordinari per il versamento dell’eventuale imposta a debito che rimangono quelli finora previsti.
  2. I soggetti passivi che liquidano periodicamente IVA in presenza di più attività, invieranno comunque un’unica comunicazione riepilogativa;
  3. Restano esclusi da tale  obbligo tutti i soggetti che risultano,  per l’intero anno, esonerati dall’obbligo di trasmissione della Dichiarazione annuale IVA o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.


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