martedì 4 ottobre 2016

Denunce d'infortunio: dal 12 ottobre 2016 obbligo di comunicazione per prognosi anche di un solo giorno

Il prossimo 12 ottobre 2016 entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione e i luoghi di lavoro) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 settembre 2016 al n. 226.

Che cos'è il SINP e quali sono le sue finalità?

E' un canale di raccolta informazioni utili per fini di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza alimentato dalle informazioni trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

A proposito di denunce d'infortunio, cosa accade dal 12 Ottobre 2016?

In attuazione delle disposizioni di cui all' art. 18, comma 1, lett. r, del dlgs n. 81/2008 T.U. n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'entrata in vigore del suddetto regolamento SINP, scatterà l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare, entro 48 ore dalla ricezione della certificazione attestante l'infortunio, gli eventi con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

art. 18, comma 1, lettera r)
 comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Come indicato del sopra citato art. 18 TU Sicurezza,  questo nuovo obbligo relativo agli eventi di almeno un giorno e fino a tre di prognosi giorni ha finalità puramente statistica in quanto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi per gli eventi con prognosi superiore a 3 giornate, continuano ad applicarsi le regole di cui all'art. 53 del Testo Unico INAIL.


La mancata denuncia comporterà una sanzione con un importo variabile da 548,00 euro a 1.972,80 euro.

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