Con la nota n. 11241 del 1 giugno 2016 il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni in merito alla sanzionabilità dell'illecita installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ovvero in mancanza di accordo sindacale o autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale competente del Ministero del Lavoro.
Infatti, ai sensi delle disposizioni ex art. 4 L. 300/1970 e della revisione apportata ex art. 23 D.Lgs 151/2015 in materia di installazione di impianti audiovisivi e controllo a distanza installati sui luoghi di lavoro, il Legislatore specifica la necessità di preventivo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale affinché suddetti impianti possano essere installati.
Di fatti qualora in sede di ispezione fosse accertata l'installazione fisica dell'impianto non autorizzato (anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo), seppur questo non in funzione, si rileverebbe in ogni caso l'illecito punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
In questi casi l'organo ispettivo che avrà rilevato l'illecito impartirà una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, per la rimozione del materiale degli impianti audiovisivi entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente "congruo" e necessario.
Qualora entro la scadenza dei termini stabiliti nella prescrizione il datore di lavoro provveda ad ottenere l'autorizzazione o a siglare accordo sindacale, l’ispettore potrà ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).
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