In data 06/02/2016 è ufficialmente entrato in vigore il D.Lgs 8/2016 in materia di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pecuniaria, ovvero sanzionati con multa o ammenda.
In riferimento alla depenalizzazione avente ad oggetto illeciti in materia lavoro, interviene anche il Ministero del Lavoro che con la Circolare 06/2016 dello scorso 05/02/2016 fornisce le prime indicazioni operative a riguardo che, di seguito cercheremo di sintetizzare.
Campo di Applicazione
Come accennato in premessa e nella specifica competenza di quei reati che riguardano il campo della materia lavoro e legislazione sociale, le disposizioni di cui al dettato normativo in esame fanno riferimento esclusivamente a reati puniti con la sola pecuniaria e che, nelle sole forme aggravate, prevedono la sola pena detentiva.
Sono, pertanto, esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal Codice Penale che, nell'area di analisi, quindi escludono quelli contemplati dal D.Lgs 81/2008.
Applicabilità alle condotte prima e dopo il 6 Febbraio 2016
Un chiarimento di rilevante interesse contenuto nella Circolare MLPS 06/2016 è quello relativo alla vigenza di un duplice regime in materia di depenalizzazione sulla base che le condotte iniziate prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 08/2016.
1) Regime Intertemporale (art. 8 e 9 D.Lgs 08/2016)
Per le violazioni commesse in data anteriore al 06/02/2016 è prevista la retroattività delle disposizioni in oggetto.
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Una importante annotazione che il testo normativo effettua riguarda quella dei limiti imposti, in regime intertemporale, ex comma 3 dell'art. 8 D.Lgs 8/2016 che prevede quanto di seguito:
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
In relazione alla condizione che il procedimento penale sia stato avviato ma non ancora definito, la procedura applicativa in regime intertemporale avviene ex art. 9, ovvero l'autorità giudiziaria provvede, entro il termine di 90 giorni (a decorrere dal 06/02/2016) a trasmettere gli atti del procedimento penale alla DTL di competenza che provvede ad irrogare la sanzione (salvo prescrizione o estinzione del reato stesso) notificando il verbale unico ispettivo.
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Per quanto riguarda gli importi dovuti a estinzione del procedimento in regime intertemporale, l'importo viene calcolato in due diversi regimi, e in ogni caso nei limiti massimi della pena prevista per il reato oggetto di depenalizzazione
REGIME ex art. 16 L.689/81
- si assume come importo base la pena edittale stabilita per l'originario reato;
- se la pena è in misura fissa si considera tale importo per l'applicazione delle riduzioni ex art. 16 L. 689/81 (doppio del minimo o un terzo del massimo), se la pena edittale è quantificata tra un minimo e un massimo si applica direttamente una sanzione più favorevole rilevata in ragione del doppio del minimo o un terzo del massimo
REGIME ex art. 9 comma 5 Dlgs 8/2016
Tale regime è applicabile in via residuale nei casi in cui il Legislatore abbia escluso l'applicabilità del regime più vantaggioso ex L. 689/81
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
In caso di mancato versamento nelle misure ridotte viene emanata l'ordinanza di ingiunzione che, nel calcolo dell'importo dovuto, dovrà sempre tener conto dei limiti massimi della pena prevista per il reato oggetto di depenalizzazione.
2) Regime Ordinario (art. 1 e 6 D.Lgs 08/2016)
In regime ordinario le nuove sanzioni a estinzione dei reati penali saranno parametrizzate entro dei limiti economici stabiliti in 3 fasce.
- da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con multa/ammenda non superiore a 5.000 euro
- da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con multa/ammenda non superiore a 20.000 euro
- da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con multa/ammenda superiore a 20.000 euro
In relazione alla tipologia di reato in analisi e quindi al relativo previgente valore sanzionatorio previsto, ci collocheremo in una delle 3 fasce sopra riportate che ci indicherà i valori minimi e massimi di sanzione applicabile.
Il calcolo dell'effettiva sanzione dovuta dipenderà poi dal fatto che l'illecito sia diffidabile o meno.
Reato non diffidabile e in proporzione fissa: trattasi del caso in cui la pena è in somma fissa.
Si prende come base di calcolo la pena applicabile prevista dalla vigente tabella, si verifica in quale fascia rientra.
Se l'importo ottenuto è entro il limite minimo e massimo della fascia di riferimento, lo stesso importo verrà ridotto secondo le disposizioni di cui all'art. 16 L. 689/81 (doppio del minimo o un terzo del massimo).
Qualora l'importo di base fosse inferiore al minimo, si considera comunque il minimale di fascia.
Reato diffidabile e in proporzione variabile: trattasi del caso in cui la pena è determinata in una fascia compresa tra un minimo e un massimo.
Se l'importo della pena prevista è inferiore al limite minore della fascia di riferimento, si considererà quest'ultimo valore come fattore cui applicare le disposizioni di quantificazione ex art. 13 D.Lgs 124/2004 (sanzione minima o 1/4 del massimo).
Qualora l'importo della pena calcolata è superiore al limite inferiore (e nei limiti del massimale) della fascia di riferimento, si considererà il maggior importo come fattore cui applicare le disposizioni di quantificazione ex art. 13 D.Lgs 124/2004 (sanzione minima o 1/4 del massimo).
In caso di mancata ottemperanza alla diffida e al versamento delle sanzioni calcolate come sopra, la riduzione spettante sull'importo della pena applicata (sempre nel rispetto del minimale della fascia di riferimento) sarà quella ex L. 689/81.
3) Regime "Derogatorio" (art. 3 D.Lgs 08/2016)
Rientra in questo regime la depenalizzazione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ( comma 6 art. 3) che non segue il regime ordinario ma viene sanzionato, nei limiti di un'omissione di massimo 10.000 euro/anno, con una sanzione che va da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro:
6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
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