giovedì 12 novembre 2015

Esonero triennale ex L.190/2014: evoluzione tra normativa e circolari esplicative

In questo articolo argomenteremo dell'esonero triennale ex L. 190/2014 ripercorrendone l'evoluzione tra la normativa che ne ha decretato la nascita e le circolari che si sono avvicendate per definirne i principi di applicabilità e fruibilità.

Art. 118 e ss. L. 190/2015

Il Legislatore introduce un incentivo "al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015".
Obiettivo del Legislatore è quindi quello di promuovere il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato vestendolo di questo "sgravio contributivo" per renderlo più appetibile ai datori di lavoro che intendano instaurare (e stabilizzare) rapporti di lavoro dipendente.

L'esonero contributivo in questione sostituisce il precedente ex L. 407/90 e ha le seguenti caratteristiche:
  • Applicabile dai soli datori di lavoro privati (imprenditori) con esclusione dei rapporti avviati con contratti di apprendistato, intermittenti e dai datori di lavoro privati non imprenditori per il lavoro domestico ;
  • Durata triennale (36 mesi) dalla richiesta;
  • Esonero quantificabile in euro 8.060 su base annua e un max di euro 671,66 su base mensile;
  • Esonero applicabile per assunzione di quei lavoratori che, al momento dell'assunzione agevolata, 1) non abbiano avuto rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti con qualsiasi datore di lavoro, 2) nel periodo 01/10/2014_31/12/2014 non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore che richieda l'incentivo, 3) che non vi siano collegamenti tra datore di lavoro che assume con esonero e un precedente datore di lavoro presso il quale il lavoratore stesso abbi avuto rapporti a  tempo indeterminato per il periodo 01/10/2014_31/12/2014
  • Il datore di lavoro è al 100% esonerato contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Oltre i requisiti definiti dalla L. 190/2014, la fruizione dell'esonero contributivo è vincolato al rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 92/2012.

Circolare INPS n. 17 del 29/01/2015

A seguito della pubblicazione del testo di Legge che sancisce la nascita del nuovo esonero contributivo, l'INPS emana questa prima circolare che fornisce i primi dettami operativi, dettagliando nello specifico gli aspetti già illustrati della norma sopra citata.
Importanti chiarimenti vengono forniti dall'INPS a riguardo della tipologia dei rapporti incentivati, ammettendovi anche le stabilizzazioni dei rapporti a termine, le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (da parte delle Agenzie Lavoro), assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente utilizzati in somministrazione (salvo il rispetto dei requisiti generali).
Sono, inoltre, definite le compatibilità dell'esonero con incentivi aventi natura economica e ribadita una incompatibilità con altri a titolo di "riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente".

Messaggio INPS n. 1144 del 13/02/2015

Con questo messaggio l'INPS  fornisce le istruzioni riguardanti
  • richiesta del codice di autorizzazione "6Y" per il conguaglio dell'importo a credito su DM10
  • la codifica dell'esonero nel modello DM10 ed esposizione in UNIEMENS, in relazione all'importo riguardante il mese di competenza della denuncia individuale (L444), eventuale importi arretrati dalla data di richiesta alla data di conguaglio delle somme a credito (L445), gestione delle eccedenze, rispetto al massimale mensile di euro 671,66, degli importi a credito da conguagliare (L700).
Lettera Circolare MLPS n. 37 del 17/06/2015

Con la presente Circolare il Ministero del Lavoro provvede ad annunciare, in supporto del comparto ispettivo INPS, specifiche azioni ispettive volte a contrastare comportamenti elusivi finalizzati all'artificiosa creazione delle condizioni per l'ottenimento dell'esonero in questione.
Nello specifico nella Circolare si fa riferimento alla fattispecie dell'appalto dove erano giunte numerose segnalazioni di disdette di contratti di appalto con numerosi lavoratori, il rimpiego degli stessi in somministrazione per un periodo pari a sei mesi, e l'assunzione a tempo indeterminato con esonero da parte di una terza impresa appaltatrice.

Comunicato Stampa MLPS del 30/09/2015

Il Ministero del Lavoro conferma una collaborazione con l'INPS per l'identificazione di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare dell'esonero triennale ex. L. 190/2014.
Con il presente comunicato stampa viene effettuato un punto della situazione sull'avvio dell'attività ispettiva in merito e con il chiarimento delle "modalità collaborative" DTL-INPS.

Circolare INPS n. 178 del 03/11/2015

Questa Circolare INPS costituisce ulteriore approfondimento agli aspetti già trattati nei precedenti documenti emanati.
Oltre che ribadire aspetti "tecnici" per il corretto conguaglio del credito spettante e dell'esposizione dell'esonero su DM10 e UNIEMENS da parte dei datori di lavoro, l'INPS entra nel merito di specifici ambiti in cui il requisito principale di accessibilità all'esonero (nessun rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti la richiesta per il lavoratore da assumere con l'agevolazione) può essere verificato o meno.
A riguardo si specifica nella circolare 178/2015 che l'eventuale precedente assunzione a tempo indeterminato:

  1. vada valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera
  2. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.
  3. anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione (quindi non c'è verifica del requisito) sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero
  4. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, seppur tale obbligo sia previsto dal CCNL (tale divieto si applica conformemente ai principi dettati dalla L. 92/2012 )
  5. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto. Stesso principio viene applicato in caso di trasferimento del dipendente effettuato ex art. 2112 c.c. (esempio fitto ramo aziendale) e come ribadito anche dall'Interpello MLPS 25/2015 di seguito trattato.
La stessa Circolare argomenta anche in merito alla cumulabilità con altri incentivi, ribadendola con altri incentivi di natura economica e riconfermandone una incompatibilità con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
E' interessante, a riguardo, l'approfondimento in relazione alla stabilizzazione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità ex L. 223/91.
L'INPS conferma la possibilità di accedere all'esonero triennale a seguito della stabilizzazione di un precedente rapporto a termine che era già stato oggetto di esonero ex L. 223/91 e la cumulabilità dello stesso con l'incentivo di natura economica ex. art. 8 comma 4 della L. 223/91 ( contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore).

Interpello MLPS n. 25 del 05/11/2015

Con l'Interpello 25/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma quanto esplicitato dall'INPS a riguardo della "ereditabilità" dell'esonero triennale in caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112.
In tali casi, a tutela dei lavoratori in essere al momento dell'operazione, Il Legislatore dispone di un obbligo in capo al cessionario sulla "continuità del rapporto di lavoro", compresa una solidale responsabilità con la cedente per aspetti patrimoniali antecedenti il passaggio.
Quindi i rapporti di lavoro transitano in capo alla cessionaria senza soluzione di continuità e conservando le medesime caratteristiche e anzianità di servizio.

Qualora alcuni di questi rapporti lavorativi fossero incentivati con l'esonero triennale ex L. 190/2014 richiesto, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, dall'impresa cedente, il Legislatore conferma la fruibilità residua in capo al cessionario al momento del passaggio.

Infatti il Ministero del Lavoro chiarisce suddetta posizione sulla base del fatto che, non mutando ab origine nessun aspetto a riguardo dei suddetti rapporti all'atto del trasferimento, di conseguenza non mutano nemmeno le condizioni legittimanti la fruizione dell'esonero contributivo stesso.

Pertanto il cessionario ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società cedente limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

Lettera Circolare MLPS n. 19069 del 11/09/2015

Sempre in merito all'attività di vigilanza sulla genuina fruizione dell'esonero contributivo, il Ministero del Lavoro informa circa messa la disposizione, da parte delle sedi centrali Inps, di informazioni sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la fruizione dell’esonero ed in particolare, sulle precedenti posizioni lavorative del personale interessato alla stabilizzazione

Disegno di Legge di Stabilità 2016 (in attesa del testo definitivo)

Come chiaramente indicato nel testo della L. 190/2014, l'ammissione all'esonero, nelle modalità e limiti di cui sopra, è ammessa per i rapporti a tempo indeterminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
Per l'anno 2016 sarà la prossima Legge Finanziaria a definire i nuovi parametri dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che, nel suo disegno di legge sono, per ora, così state anticipate all'art. 11:
  • DURATA ESONERO: max 24 mesi
  • IMPORTO ANNNUO: max 3250 euro
  • % ESONERO: 40% sulla contribuzione c/azie con esclusione di quella INAIL
Novità potrebbero emergere anche sulle modalità di richiesta e ammissione all'esonero di cui al comma 3 del medesimo articolo 11, facendosi riferimento a una "domanda" da inoltrare all'INPS (mentre attualmente la richiesta è gestita con una semplice comunicazione dal cassetto previdenziale aziendale) e a un'ordine cronologico di registrazione delle richieste per l'accesso all'esonero sulla base delle risorse residue disponibili finanziate, a riguardo, per l'anno 2016.

Certamente le informazioni fornite per l'esonero 2016 sono ancora embrionali in quanto, per una certezza, dovremo attendere il definitivo testo normativo che sarà pubblicato in Gazzetta Uffici

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