lunedì 14 settembre 2015

Le modifiche ai ricorsi amministrativi in materia lavoro: cosa cambierà dopo il Consiglio dei Ministri n. 79 del 04/09/2015

Nel nostro precedente articolo abbiamo brevemente riassunto la prima e più importante novità in tema di riorganizzazione e coordinamento dell'attività ispettiva degli Enti preposti.

Nell'ottica della riorganizzazione proposta con l'accentramento delle funzioni ispettive nell'Agenzia Unica per le Ispezioni di Lavoro, un radicale cambiamento avviene anche all'interno delle sedi territoriali del Ministero del Lavoro con una modifica della gerarchia dei poteri a livello provinciale e regionale.

Oltre un accorpamento delle funzioni delle D.T.L., seppur con il mantenimento delle sedi territoriali, una grande modifica è stata apportata alla procedura in materia di ricorsi amministrativi  in materia lavoro, in larga parte correlata alla riorganizzazione dei poteri a livello nazionale, regionale e provinciale, che subiscono un cambiamento dopo le precedenti ex D.Lgs 124/2004 e L. 183/2010.

La più importante delle novità in materia di ricorsi amministrativi è senz'altro legata all'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs 124/2004 in tema di Ricorsi alla Direzione Regionale del Lavoro.
Infatti, dall'entrata in vigore di dette disposizioni, non esistendo più una figura sovraordinata alla DTL, non sarà più possibile ricorrere in sede amministrativa per ingiunzioni di pagamento emesse dalle sedi territoriali (DTL) a seguito di mancata sanatoria degli illeciti amministrativi rilevati in seguito di ispezione o a seguito di inadempimento sulle diffide.

Non essendoci un ufficio gerarchicamente superiore cui ricorrere, di conseguenza amministrativamente il procedimento si conclude nella sede in cui nasce se non ottemperato. L'eventuale opposizione sarà ammessa  unicamente in sede giudiziale, eccetto che per i ricorsi di natura contributiva e le diffide accertative per i crediti patrimoniali per i quali potrebbe rimanere percorribile ancora il ricorso al Comitato Regionale del Lavoro.

La competente sede sarà quella del Tribunale Civile in riferimento all'applicazione di sanzioni amministrative, con competenza specifica del Giudice del Lavoro nel caso il ricorso si riferisce alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Rimane la possibilità di procedere con ricorso in fase amministrativa in capo al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, quindi avverso un atto di accertamento (verbale ispettivo) presentando le memorie difensive e documenti entro 30 gg dalla notifica del verbale con la relativa contestazione e deciso entro i successivi 60 gg con eventuale notifica dell'accoglimento alternativamente al "silenzio-rigetto".

Nessun commento:

Posta un commento