mercoledì 24 giugno 2015

Il "Codice dei Contratti": in vigore dal 25 Giugno 2015 con il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

A seguito dell'approvazione definitiva delllo scorso 11 Giugno 2015 del testo dei nuovi decreti attuativi della Legge Delega n. 183/2014 (Jobs Act) recanti nuove disposizioni in materia di riordino delle tipologie contrattuali e  misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in data 24/06/2015 questi decreti diventano legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con operatività dal 25/06/2015.

Vengono rimodulati i testi normativi previgenti che regolavano le principali forme contrattuali (oltre il contratto a tempo indeterminato) da quello a termine all'apprendistato, dal lavoro accessorio al lavoro a chiamata, dal lavoro part time alle collaborazioni parasubordinate.

I TESTI DEI DECRETI LEGISLATIVI


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Di seguito riportiamo sinteticamente le principali modifiche operate dal D.Lgs 81/2015:

Jus Variandi (Capo I Art. 3)
  • viene inserita la possibilità per il datore di lavoro di assegnare il lavoratore, in funzione di oggettive necessità e salvo espressa comunicazione scritta, a mansioni inferiori con obbligo di conservare il livello di inquadramento e trattamento retributivo originari.

Part-time (Capo II Art. 4)
  • vengono ridefiniti i limiti per la fissazione delle clausole elastiche ( per lo spostamento della collocazione della prestazione lavorativa) o flessibili (per l'aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento (salvo diverse disposizioni del CCNL). 
  • Viene inserita, inoltre, la possibilità  di richiedere una sola volta il passaggio al part-time in luogo di fruizione del congedo parentale e confermata la previsione di inapplicabilità delle clausole elastiche in caso di situazioni che facciano riferimento a particolari motivi di salute o in caso di motivi inerenti aspetti formativi.
Contratto a chiamata (Capo II Art. 13)

  • viene sostanzialmente riconfermato il previgente testo normativo in merito sia per quanto attiene i requisiti oggettivi e soggettivi di ricorso a tale tipologia di rapporto  che per quanto attiene l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di chiamata del lavoratore utilizzando il canale Pec o Sms definiti dal Ministero del Lavoro

Contratto a tempo determinato (Capo III Art. 19)
  • il regime sanzionatorio per il superamento del limite di contingentamento del 20% non comporta mai conversione a tempo indeterminato - salvo che in somministrazione - ma una sanzione/risarcimento a carico azienda pari al 50% della retribuzione percepita dal dipendente per ciascun mese della durata del rapporto 
  • confermate le sanzioni che prevedono la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto per il superamento dei limiti temporali di durata massima (36 mesi*) e numero proroghe (conversione a tempo indeterminato). * 36 mesi da calcolarsi in funzione di tutti i rapporti a termine con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello e categoria contrattuale, incluse le prestazioni a tempo determinato nell'ambito della somministrazione lavoro.
Contratto di somministrazione (Capo IV - Art. 30)
  • a tempo indeterminato (staff leasing) eliminazione delle causali legittimanti la stipula e introduzione un limite di utilizzo pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
  • a tempo determinato confermati i limiti quantitativi importi dai CCNL ed eliminate le deroghe a tali limiti per somministrazione a t.d. per start up, sostituzione, lavoro stagionale. Confermata esenzione ai limiti quantitativi per soggetti disoccupati o in mobilità o classificati tra quelli "svantaggiati"
In entrambi i casi lo sforamento delle percentuali previste determina la trasformazione del rapporto di lavoro direttamente in carico all'utilizzatore.

Contratto di apprendistato (Capo V - Art. 41)
  • per la qualifica e il diploma professionale: ampliato insieme dei titoli conseguibili con il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore; possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore,per l 'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai regolamenti scolastici 
  • apprendistato professionalizzante: per i soggetti disoccupati percettori di trattamenti a sostegno del reddito (ASpI, NASpI, Mobilità) viene inserita una deroga al limite di età (che finora era fissato fino ai 29 anni)

Lavoro accessorio (Capo VI - Art. 48)
  • innalzamento dei limiti economici fino a 7.000 euro , acquisto solo in via telematica, comunicazione preventiva circa tipo di prestazione, soggetto beneficiario e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Collaborazioni a progetto, coordinate e continuative e autonome (Capo VII - Art. 52)
Abrogazione associazione in partecipazione con apporto di lavoro (Capo VII - Art. 53)

Costituisce il più grande cambiamento in merito alla ridefinizione delle co.co.co. e alla definitiva cancellazione delle co.pro.

Collaborazioni a progetto: a partire al 1 gennaio 2016 scompaiono e non sarà più possibile stipularne di nuovi. 
  • Per i rapporti in essere a quella data potranno continuare a restare in vita sino alla scadenza solo quelli "genuini" ovvero che non siano connotati da aspetti di illegittimità (c.d. indici di subordinazione) altrimenti che siano stati sottoposti a certificazione (sempre nei limiti che detti contratti non manifestino un'oggettivo esercizio dei poteri tipici del rapporto di lavoro subordinato).
Per le collaborazioni a progetto e autonome in essere "non genuine" in essere al 01 gennaio 2016 scatta la "presunzione della subordinazione" di dette collaborazioni a progetto e il committente potrà decidere di:
  • sanare, preventivamente all'avvio un procedimento ispettivo, l'illegittimo ricorso al lavoro parasubordinato proponendo al collaboratore una conciliazione con cui si pattuisce la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (che deve rimanere in essere almeno 12 mesi salvo che recessi per giusta causa/giustificato motivo soggettivo) - Art. 54 D.Lgs 81/2015
  • essere assoggettato al disconoscimento e conversione a tempo indeterminato sulla base di 3 indici di valutazione (lavoro esclusivamente personale, continuità ed esercizio del potere organizzativo e direttivo del committente)
Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative ex art 409 c.p.c. potranno continuarsi a stipulare e si considerano comunque legittime le esistenti al 1 gennaio 2016 (sempre che non manifestino caratteri oggettivamente inconfutabili riconducibili alla subordinazione) quelle per le prestazioni effettuate dai professionisti iscritti a ordini professionali, per le prestazioni da parte di amministratori e sindaci di società, membri di consigli di amministrazione e revisori,  per le prestazioni in favore delle ASD iscritte al Coni.
Una nota particolare va fatta per le co.co.co. stipulate dalla P.A. che potranno essere stipulate ancora per tutto il 2016 ma che che scompariranno a partire dal 1 gennaio 2017.

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