giovedì 14 maggio 2015

I limiti alle prestazioni tra soggetti con legami di parentela

Nel contesto economico attuale, in cui si fanno sempre più strada le attività a conduzione familiare al fine di limitare i costi aziendali per lo svolgimento dell'attività di impresa, un interrogativo che vale la pena di porsi è se ci sono delle limitazioni alle assunzioni e collaborazioni (autonome, a progetto e in associazione in partecipazione ) qualora tra le parti stipulanti ci siano legami di parentela.

L'analisi va effettuata sulla base di due elementi, il primo legato al tipo di struttura aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma associata, società), il secondo in base al legame di parentela tra le parti instauranti il rapporto di lavoro dipendente.

I riflessi di un'illegittimità nel riconoscimento del rapporto di lavoro possono essere sia a livello contributivo (disconoscimento dell'accredito ai fini pensionistici e delle prestazioni assistenziali riconosciute) che fiscale (indeducibilità del costo).

Un concetto specifico di legittimità nei rapporti e collaborazioni tra parenti e affini è difficilmente generalizzabile in un'univoca formulazione.
L'elemento che, in linea con la consolidata giurisprudenza , è indice di valutazione in merito potrebbe risultare (almeno a livello fiscale) la concreta e reale sussistenza dell'onerosità della prestazione al fine di evitare che il rapporto di collaborazione dissimuli un'illecita suddivisione di utili per le società e un'insussistente costo aziendale.


SOCIETA' DI CAPITALI 

Profilo contributivo e fiscale: Legittimità del rapporto lavorativo (condizione generica ma con dei limiti nel caso di società con due soli soci (o più soci ma le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il prestatore d'opera) , parenti conviventi e uno dei due amministratore con pieni poteri.

SOCIETA' DI PERSONE

Profilo fiscale: viene riconosciuta a patto di un'effettiva prestazione lavorativa del socio/dipendente e di un concreto esercizio del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, quindi che si possa dimostrare che l'erogazione della retribuzione non costituisca un'alternativo modo di suddivisione degli utili

Profilo contributivo: L'INPS non riconosce il rapporto lavorativo instaurato tra parenti ed affini riconducendo, quindi, qualsiasi collaborazione, in caso di accertamento, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se in forma occasionale)

IMPRESA INDIVIDUALE E LAVORATORE AUTONOMO

Profilo fiscale: La deducibilità del costo è esclusa per


  • Coniuge
  • Figlio minorenne (ammessa per il maggiorenne)
  • Figlio inabile al lavoro
  • Genitori e Nonni
mentre è ammessa per 

  • Fratelli e sorelle
  • Zii,
  • Cugini


Profilo contributivo: L'INPS non riconosce il rapporto lavorativo instaurato tra parenti ed affini riconducendo, quindi, qualsiasi collaborazione, in caso di accertamento, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se in forma occasionale)

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