mercoledì 22 aprile 2015

Somministrazione lavoro e diritto di precedenza

In questo articolo argomenteremo in riferimento al rispetto del diritto di precedenza quale requisito per un'azienda per accedere alle agevolazioni previste sulle nuove assunzioni ex L. 92/2012 (Riforma Fornero).

Ricordiamo che a riguardo delle assunzioni agevolate la suddetta normativa prevede che:


Il caso in esame riguarda il primo dei requisiti di cui sopra, ovvero del rispetto del diritto di precedenza per precedenti rapporti di lavoro a termine che abbiano avuto durata complessiva superiore a sei mesi o che siano riconosciuti in presenza di specifiche disposizioni del CCNL (vedi ad esempio CCNL Servizi Ambientali e Multiservizi) o di particolari situazioni come il trasferimento dei dipendenti a seguito di operazioni straordinarie.

Premettiamo che il diritto di precedenza del lavoratore non sorge automaticamente in capo al lavoratore per il solo fatto che il rapporto a termine, superiore a sei mesi, intercorrente con il datore di lavoro sia cessato in un arco di tempo di dodici mesi precedenti alla nuova assunzione ma, per poter invocare tale diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori, lo stesso dovrà dimostrare di aver palesato il proprio interesse nei e quindi non sarà il datore di lavoro a dover formalizzare l'interesse alla stipula di un nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest'ultimo a dover attivarsi.
In funzione di ciò la recente riforma in materia di contratti a termine ex DL 34/2014 impone al datore di lavoro un'informativa specifica al lavoratore, ovvero che sul contratto individuale di lavoro a tempo determinato sia esplicitamente riportato il diritto del lavoratore a invocare la precedenza sulle future assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni

Caso di esclusione dal diritto a usufruire degli sgravi per mancato rispetto del diritto di precedenza potrebbe verificarsi anche anche nel caso in cui il dipendente in questione, in passato assunto a termine, avesse poi proseguito le prestazioni in regime di somministrazione lavoro.

Infatti la L. 92/2012 (alle cui disposizioni si riferisce la regolamentazione delle assunzioni agevolate) in riferimento alla somministrazione riporta che gli incentivi sulle nuove assunzioni non spettano nel caso in cui il datore di lavoro “utilizzatore” non abbia preventivamente (alla somministrazione) offerto la riassunzione all’ex-dipendente titolare del diritto di precedenza.

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