mercoledì 18 marzo 2015

Socio Amministratore Unico e obbligo di iscrizione INAIL

In questo articolo tratteremo una delle tematiche più controverse in tema di obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro.
E' quello che riguarda la figura del socio amministratore unico di società di capitali che, nella fattispecie in analisi, riveste due qualifiche:

  1. Imprenditore, nella figura di socio di capitale e lavoratore;
  2. Amministratore, per quanto attiene le responsabilità inerenti la gestione amministrativa della società stessa.
Entrambe le funzioni, qualora svolte in modo sistematico e con continuità e prevalenza determinano l'obbligo assicurativo nei confronti del socio/amministratore.

L'INAIL, con la nota 1501/2015, conferma la propria interpretazione già chiarita nel 2008 riguardo l'argomentazione in oggetto.
Il principio base secondo il quale l'Ente Assicurativo denota l'obbligo di assoggettamento all'assicurazione sugli infortuni del socio/amministratore è quello della "dipendenza funzionale", ovvero nella cosiddetta "collaborazione tecnica" tra il soggetto e la società ai fini del perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'oggetto sociale di cui all'atto costitutivo.

Quello della dipendenza funzionale è un concetto che va ben oltre il concetto di dipendenza come inteso dall'art. 2094 del c.c. in quanto non necessariamente si manifesta in funzione di una vera e propria subordinazione all'interno di un rapporto di lavoro dipendente tra socio/amministratore e società, ma si manifesta semplicemente nel mero svolgimento di un'attività manuale (quelle indicate nell'oggetto sociale)  o meno (prestazioni amministrative per le responsabilità in capo all'amministratore).

Quello che l'INAIL vuol sostanzialmente ribadire è che nel momento in cui il socio/amministratore svolge una qualsiasi attività che sia inquadrabile in quelle assicurabili in modo abituale e prevalente, lo stesso soggetto è da assicurare.
Nella fattispecie di amministratore unico 'obbligo viene definito dalla locuzione "unico" che denota una certezza (derivante dalla carica rivestita) allo svolgimento almeno di prestazioni amministrative all'interno della società.

Nessun commento:

Posta un commento